|

Fonte: Ministero della Salute www.salute.gov.it.
Diritti degli animali
L’insieme codificato da disposizioni legislative dei comportamenti umani verso gli animali e delle condizioni di vita degli animali, cui corrispondono responsabilità e doveri dell’uomo (e quindi della società), costituisce i “diritti degli animali”.
Tali diritti sono alla base di tutte le disposizioni che disciplinano il rapporto uomo-animale, sia per la tutela del benessere degli animali, sia per la protezione degli animali.
La prima testimonianza di diritto che riguarda specificatamente gli animali è stata sancita nel 1641 nel Massachussettes. Essa afferma che "nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo" e scaturisce, da un lato dalla vocazione animalista dei colonizzatori inglesi, dall'altro dal contatto quotidiano con gli animali da parte dei nativi.
Durante l'ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il problema della tutela della vita animale nella società. Ne è scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici che ha condotto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi.
Anche se la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale non ha alcun valore sul piano giuridico-legislativo, aver avvertito la necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni persona e Paese, un passo avanti ed una scelta di civiltà.
Infatti, negli ultimi 25 anni, sono state emanate numerose disposizioni che confermano i diritti degli animali estendendo la disciplina legislativa ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo e ad ogni fase dell'utilizzazione degli animali da parte dell'uomo.
In Italia, tali concetti sono stati chiaramente espressi nel 1961 dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Prof. Ernesto Eula:
«Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato.»
Su questa linea si pone l’Accordo del 6 febbraio 2003 (pdf, 127 KB), siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. L’accordo definisce alcuni principi fondamentali volti a realizzare una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra uomo e animali da compagnia, assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
La volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali dignità di soggetti anche con disposizioni normative risponde all'accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale.
L’opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che, oltre ad occuparsi delle loro condizioni igieniche e sanitarie, è necessario sviluppare un maggiore rispetto anche delle loro esigenze biologiche, delle loro caratteristiche comportamentali e, in generale, del loro benessere.
Il crescente interesse nei loro confronti trova un’ulteriore motivazione in un’organizzazione sociale caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti e dall’aumento di persone sole che ricevono dai loro amici a quattro zampe sicura soddisfazione al bisogno di affetto e di compagnia. Gli animali d’affezione sono diventati veri e propri membri effettivi delle sempre più numerose famiglie che li accolgono, rivestono un ruolo nuovo e coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana.
Tutela del benessere
Con la “tutela del benessere degli animali” si intende riconoscere agli animali un loro ruolo ed un loro habitat considerandoli nostri coinquilini terrestri, ridimensionando lo sfruttamento e l’assoggettamento da parte dell’uomo. Vi sono condizioni di vita degli animali per le quali la società, la scienza ed il legislatore possono stabilire requisiti di benessere, dopo averne identificato esigenze fisiologiche ed etologiche. A tal fine è stato attivato dal Ministero della salute un Centro di referenza nazionale per il benessere animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell' Emilia Romagna.
Il concetto di benessere si inserisce in particolare nel rapporto uomo-animale da compagnia o da affezione, dove vanno definite le migliori condizioni di ambiente, di alimentazione e di utilizzazione degli animali. Ne è un esempio l’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2003 recante Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy.
Col progressivo miglioramento della qualità della vita l’uomo ha sempre più accentuato la tendenza a considerare gli animali non solo come fonti di servizi e nutrimento, ma anche come preziosi compagni della propria esistenza, ai quali si possono rivolgere sentimenti di amore avendo la certezza della loro capacità di ricambiarli abbondantemente.
Il crescente interesse verso gli animali da compagnia trova un ulteriore motivazione nella fisionomia dell’attuale organizzazione sociale, caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti, col conseguente aumento delle persone sole e quindi bisognose di affetto e compagnia.
Il mondo occidentale è sempre più popolato di animali e le cifre lo dimostrano ampiamente; negli Stati Uniti d’America vivono presso le famiglie 63 milioni di gatti e 54 milioni di cani e vengono spesi, per il loro mantenimento, 17 miliardi di dollari l’anno (cifre relative al 1995 ).
Anche gli italiani, per avere modificato i loro rapporti sociali, hanno manifestato una crescente interesse per gli animali da compagnia adottandone un congruo numero.
Da un’indagine Doxa del 1996 risulta che in una famiglia su tre sono presenti animali da compagnia, di cui: 8 milioni di gatti, 6,8 milioni di cani, 12 milioni di uccelli, 6 milioni di pesci d’acquario, di tartarughe, di animali esotici, circa 33 milioni complessivamente con una spesa che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all’anno.
Queste specie animali fanno parte della cosiddetta famiglia allargata nella quale, oltre ad essersi guadagnate, con l’affetto o con la semplice presenza, un posto di membro effettivo, ricoprono, sempre più spesso, un ruolo nuovo e coinvolgente, a volte positivo per la salute umana.
Protezione
Il concetto di protezione degli animali è nato quando l’uomo, e quindi la società, ha avvertito il bisogno di porre dei limiti allo sfruttamento indiscriminato degli animali, che implicava sofferenze senza che, in diverse circostanze, se ne individuasse la reale necessità.
Sottoporre un animale a maltrattamenti o sevizie, alla privazione di acqua e di cibo in occasione di lunghi trasporti su automezzi sovraffollati, oppure utilizzare gli animali ai fini della sperimentazione, oppure macellare gli animali senza prevedere la benché minima riduzione delle sofferenze degli animali stessi, sono certamente situazioni di inciviltà che meritavano e meritano un intervento sempre più attento e regole specifiche.
Nessuno deve causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce a un animale da compagnia e nessuno deve abbandonare un animale da compagnia. Questi i principi fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 ed entrata in vigore nel 1992. Alla Convenzione hanno aderito 18 stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia.
Rischi del randagismo
Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo.
Dall’ultima rendicontazione annuale (riferita all’anno 2006) inviata dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della Salute, risultano 6.000.000 cani di proprietà e 590.000 cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili rifugio.
I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante, inoltre molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi.
Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvatichiti” il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si riuniscono in branchi.
I cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono
- rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone
- diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario
- essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo”
- arrecare danni al bestiame domestico allevato
- arrecare danni agli animali selvatici
- alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici
- essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo.
Possesso responsabile
La diffusione della cultura del possesso responsabile è un elemento essenziale per la lotta al randagismo.
Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto.
Il rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in molti casi è basato sull’improvvisazione e sull’emotività; nel pensiero comune prevale la convinzione che tutti possano essere in grado di gestire un cane, indipendentemente dalle conoscenze rispetto a tale specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.
Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali registrato in questi ultimi decenni è solo parzialmente andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di acquisire informazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e sui doveri in carico a colui che vive in compagnia di un animale domestico.
Vivere con un cane rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della propria vita;
un cane infatti può:
- aiutare i bambini e gli adolescenti a crescere in modo equilibrato e responsabile, migliorandone la capacità di socializzazione e favorendo il senso di appartenenza e aggregazione familiare;
- stimolare il rapporto con il mondo esterno e la natura;
- mitigare, in determinate situazioni, il senso di solitudine sociale o morale
Tuttavia il rapporto con il cane non è intuitivo: talvolta le persone tendono a "umanizzare" il proprio cane causandogli inconsapevolmente problemi comportamentali e stati di sofferenza, altre volte tendono ad approcciarlo come uno dei tanti oggetti che riempiono la loro vita, un giocattolo o una macchina, senza tener conto dei suoi bisogni etologici e dei suoi diritti in quanto essere senziente.
Il futuro proprietario, chiedendo consiglio al medico veterinario, deve informarsi: - sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dei cani, in base anche alla taglia e alle attitudini di razza, puntando sulla conoscenza per arrivare ad un possesso responsabile;
- sugli obblighi normativi, etici e di civile convivenza che derivano dal possesso di un cane;
- sulla corretta gestione del cane, anche in merito alla sua attività riproduttiva.
Ogni proprietario deve: - conoscere gli obblighi di legge:
- obbligo di microcippare il proprio cane da un medico veterinario e inscriverlo contestualmente nella anagrafe canina;
- obbligo di munire di passaporto il proprio animale (cane, gatto o furetto), se si intende superare i confini nazionali;
- obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- obbligo di raccogliere le deiezioni da marciapiedi e strade e a tal fine munirsi sempre dell’indispensabile attrezzatura.
- operare un’attenta gestione della vita riproduttiva del proprio animale, per non incrementare il numero degli abbandoni determinati da cucciolate indesiderate e di difficile collocazione. Non bisogna dimenticare mai che la sorte di molti cuccioli rischia di essere il canile, la strada, la fame, le malattie, i maltrattamenti, la morte. Spesso non si può dare per certa neanche la sistemazione dei cuccioli presso parenti ed amici, si rischia infatti che gli affidi si tramutino in abbandoni.
Sterilizzazione
La normativa vigente prevede il controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite.
La finanziaria 2007 ha stabilito che Le Regioni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, devono dare priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse stanziate per la lotta al randagismo alle sterilizzazioni, dove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.
L’obbligo della sterilizzazione dei cani randagi deriva dalla necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite al fine di ridurre il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento nei canili; sarebbe tuttavia auspicabile che tale pratica trovasse maggiore diffusione anche tra i cani di proprietà.
La sterilizzazione è un intervento chirurgico di routine, che viene effettuato in anestesia generale e adottando piccoli accorgimenti per il controllo del dolore l’animale ha un totale recupero in breve tempo.
Femmine ovarioisterectomia : asportazione chirurgica delle ovaie e dell’utero ovariectomia: asportazione chirurgica solo delle ovaie
Maschi orchiectomia: asportazione chirurgica dei testicoli.
La sterilizzazione sia dei maschi che delle femmine ha come obiettivi fondamentali - la lotta al randagismo
- la prevenzione di neoplasie e altre malattie dell’apparato genitale (es. tumore mammario, tumore testicolare, prostatite, carcinoma alla prostata, endometrite, piometra, carcinoma ovarico, pseudo gravidanza, mastiti).
Il Ministero ha patrocinato la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla sterilizzazione promossa dalla Lega nazionale per la difesa del cane.
Altre associazioni hanno promosso campagne analoghe. Consulta la campagna della LAV - Lega Anti Vivisezione: Chi ama gli animali non fa nascere dei randagi
Monitoraggio e Task Force
Nell’ultimo ventennio in Italia sono state emanate numerose norme per la tutela degli animali da affezione e la lotta al randagismo; tuttavia l’attività ispettiva e il monitoraggio effettuati sul territorio hanno messo in evidenza la scarsa o addirittura la totale disapplicazione delle disposizioni vigenti.
Il Ministero della Salute, negli ultimi due anni, ha intrapreso una fattiva azione di monitoraggio delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale concernenti la gestione del fenomeno del randagismo e il maltrattamento degli animali d’affezione. Questa attività si è svolta anche attraverso ispezioni, effettuate dai medici veterinari dell’ufficio VI della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario in collaborazione con i Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. su numerose strutture presenti nel nostro Paese. Sono stati oggetto di ispezione canili e rifugi in Campania, Lazio, Molise, Basilicata, Sicilia, Lombardia, Veneto e le situazioni più gravi riscontrate sono tuttora costantemente monitorate.
Inoltre, nell’ambito della campagna per la tutela degli animali da affezione promossa dal Ministero, sin dal luglio 2008, i Carabinieri del N.A.S. hanno effettuato più di 1.200 ispezioni presso allevamenti, esercizi di vendita di animali, canili, strutture di addestramento e di toelettatura.
Le Ordinanze Ministeriali in tema di randagismo del 6 Agosto 2008 sull’identificazione e la registrazione della popolazione canina e del 16 Luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali da affezione nei canili e le numerose iniziative intraprese dal Ministero della Salute hanno segnato l’inizio di una nuova fase del rapporto uomo-animale, sia dal punto di vista giuridico che culturale.
L’istituzione nel 2010 della Task Force per la "Tutela degli animali d’affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager" è in sintonia con il nuovo approccio inaugurato dal Ministero nel rapporto uomo-animale e rappresenta una modalità organizzativa innovativa di raccordo con le Istituzioni ed il territorio per incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali.
La Task Force opera in stretta sinergia con i N.A.S., con tutte le Autorità competenti in materia e le Associazioni per la protezione degli animali, affinché, attraverso una rete ramificata sul territorio, si giunga alla piena applicazione delle Norme e alla reale tutela degli animali d’affezione.
Composizione della Task Force
La Task Force è costituita da Medici Veterinari, appositamente formati, e da funzionari con competenza giuridico-amministrativa.
Componenti:
- Dr.ssa Rosalba Matassa,
dirigente veterinario delle professionalità sanitarie con funzioni di coordinatore (Ministero della Salute); - Dr. Raffaele Frontoso,
dirigente veterinario delle professionalità sanitarie (Ministero della Salute); - Dr. Roberto Lomolino,
dirigente veterinario delle professionalità sanitarie (Ministero della Salute); - Dr.Giandomenico Di Vito,
dirigente veterinario delle professionalità sanitarie (Ministero della Salute); - Dr.Domenico Castelluccio,
medico veterinario (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana); - D.ssa Donatella Loni,
medico veterinario (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana) - Dr. Pasquale Turno,
medico veterinario (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sicilia); - Dr.ssa Anna Valente,
medico veterinario (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie); - Dr.ssa Silvia Checcoli,
consulente esterno (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana); - Dr.ssa Tiziana Centomani,
consulente esterno(Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana); - Avv. Alessandra Micci,
assistente tecnico del settore prevenzione e vigilanza (Ministero della Salute); - Sig.ra Oraziella Miceli,
assistente del settore amministrativo (Ministero della Salute);
Compiti e obiettivi della Task Force
- Sopralluoghi ispettivi ed attività di verifica sul territorio nazionale
- Monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale
- Interventi diretti nelle situazioni di emergenza
- Attività formativa, informativa e di comunicazione
- Cura delle relazioni con i cittadini e con le Associazioni coinvolte attraverso la predisposizione di una rete di comunicazione
- Assistenza giuridico legale attraverso la cura del contenzioso e la predisposizione di schemi di atti normativi in materia
- Supporto alle Istituzioni locali per la risoluzione delle problematiche rilevate
Al fine di stabilire un rapporto diretto tra i cittadini e l’Unità Operativa è stata istituita una casella di posta elettronica: tutela.animale@sanita.it
Norme e sanzioni
Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.
Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal "Regolamento di Polizia Veterinaria" (RPV) - DPR n. 320 dell'8 febbraio 1954.
Il principio così detto "no kill" introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altri Paesi hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione.
La legge 281/91, all’articolo 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di un fondo per la sua attuazione a decorrere dall’anno 1991. Il Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di tale fondo.
La Legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale.
L' Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino ha previsto una serie di misure quali:
-
l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
-
la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale;
-
l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni.
La Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”.
In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.
Inoltre l'articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente:
(Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Con la legge 189/2004 l’Italia, primo paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus).
Dal 31 dicembre 2008 è in applicazione il Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Anagrafe canina nazionale
L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Al suo avvio, conta il 30 per cento dei cani regolarmente iscritti nelle anagrafi territoriali. L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente.
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore.
Dopo la prima fase di avvio la Banca Dati Nazionale è stata arricchita con nuove informazioni relative all'animale quali la specie (cane, gatto, furetto), la razza e il sesso.
Le regioni si stanno adeguando all’invio delle ulteriori informazioni con diverse tempistiche: attualmente Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto inviano i dati secondo il nuovo tracciato record concordato.
Per queste Regioni, quindi, sarà possibile visualizzare, una volta inserito il codice dell’identificativo (microchip o tatuaggio) le informazioni relative alla specie, razza e sesso dell’animale.
Identificazione e registrazione
E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e all’Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita. Proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Per l’identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe.
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, che comportava alcuni problemi: scolorimento progressivo delle sigle tatuate,difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare o addirittura di anestetizzare il cane per tatuarlo.
Possono, tuttavia, esserci ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005. In tali casi, qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell’anagrafe.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 e all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all'identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.
L’identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Pertanto i veterinari pubblici e privati che vogliano acquistare microchip da applicare per l’identificazione devono autocertificare di essere abilitati ad accedere all’anagrafe canina. E’ disponibile un Fac simile autocertificazione per acquisto microchip (doc, 34 KB).
I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
Tutela dall'aggressione dei cani (norme)
L'Ordinanza del 3 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo) concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ha introdotto sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel passato. In particolare ha eliminato l’elenco di "razze pericolose”, privo di riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria , in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla loro razza o ai loro incroci.
Responsabilità civile e penale dei proprietari Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
Viene inoltre introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.
Percorsi formativi per i proprietari di cani Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale. Il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base. Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.
Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Divieti L'Ordinanza del 3 marzo 2009 vieta:
- l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
- recisione delle corde vocali;
- taglio delle orecchie;
- taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
- la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Consulta il testo dell'Ordinanza del 3 marzo 2009 pubblicata nel Portale della normativa sanitaria
Formazione dei proprietari
Il Ministero della salute e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari italiani, in collaborazione con le principali Associazioni culturali di medicina veterinaria comportamentale e con il mondo accademico hanno predisposto il "percorso formativo" per proprietari di cani previsto dall’ordinanza 3 marzo 2009 recante "tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani".
L’obiettivo che si intende perseguire attraverso questo programma di formazione è la creazione del corretto rapporto uomo-cane, rapporto antico ma spesso mal gestito nella nostra società.
L’evoluzione della società, l’urbanizzazione e il cambiamento nel modo di vivere dei nuclei familiari, avvenuti con velocità frenetica negli ultimi decenni, hanno spesso reso più difficile la convivenza e creato situazioni di disagio talora gravi.
Gli episodi drammatici che negli ultimi anni hanno visto il coinvolgimento dei cani, soprattutto in ambito domestico, sono stati solitamente la conseguenza dell’ignoranza delle più elementari regole di rispetto tra specie diverse e non solo.
Il rispetto deriva dalla conoscenza e dalla consapevolezza che il cane è un “essere senziente” e come tale possiede proprie peculiarità comportamentali e propri bisogni. La comprensione del normale repertorio comportamentale del cane facilita la socializzazione di tale animale con l’uomo e con i suoi consimili e, quindi, la sua integrazione nella società. La convivenza tra cane e uomo per essere serena e appagante deve rispettare la dignità e le caratteristiche di entrambe le specie: per questo è necessario conoscere ed utilizzare un linguaggio comune.
Senza demonizzare una razza o un’altra è necessario avere a disposizioni strumenti e metodi efficaci, privilegiando la prevenzione dei problemi e fornendo soluzioni adeguate in caso di patologie o comportamenti indesiderati o peggio pericolosi.
L’educazione al rispetto ed alla civile coesistenza è un obiettivo raggiungibile che richiede strumenti adeguati, determinazione ed impegno.
Il percorso formativo che viene messo a disposizione dei medici veterinari e delle Istituzioni deputate ad organizzare i percorsi formativi (art. 1, comma 4 dell’ordinanza) è il modello univoco da seguire per l’impostazione e l’organizzazione dei corsi di base cui tutti i proprietari di cani possono accedere volontariamente. È, quindi, lo strumento di cui avvalersi per far conoscere ai proprietari quali siano i doveri e le responsabilità che derivano dalla scelta di convivere con un cane nonché le esigenze etologiche ed il linguaggio del proprio compagno a quattro zampe al fine di evitare errori di educazione, di impostazione della relazione e di comunicazione che possono essere causa di problemi.
L’istituzione del “patentino” per i proprietari e detentori di cani è un ulteriore passo in avanti nel panorama legislativo nazionale a tutela delle persone ma anche e soprattutto dei cani stessi. L’obiettivo che il legislatore si è prefisso consiste nella costruzione di un rapporto interspecifico basato su conoscenze scientifiche, finalizzato al benessere dei cani con i quali condividiamo la nostra vita, alla crescita culturale e alla responsabilizzazione dei proprietari con lo scopo di tutelare il cane e prevenire i rischi per l’uomo. I medici veterinari, con le loro competenze e professionalità, hanno il compito di veicolare e diffondere nel modo più efficace le conoscenze necessarie a creare la consapevolezza nei cittadini proprietari e detentori di cani nonché di supportarli e trovare soluzioni appropriate per i problemi di comportamento che si possono verificare nelle diverse fasi della vita del loro compagno.
Il materiale informativo per i proprietari di cani è stato distribuito a tutti i medici veterinari italiani, sia pubblici che privati, che ogni giorno sono impegnati a fornire informazioni e conoscenze a coloro che convivono con un cane ed è reperibile sul sito web del Ministero.
Il materiale didattico per l’organizzazione dei percorsi formativi, su supporto informatico, è reperibile presso gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari
Con questo lavoro tutta la professione veterinaria, pubblica e privata, collaborando con il Ministero ha voluto dimostrare ulteriormente il proprio impegno, oggi più che mai finalizzato a rendere possibile la convivenza uomo-animali, ma da sempre profuso nell’azione di tutela della salute pubblica e del benessere degli animali.
Dati regionali sul randagismo
dottare un programma di prevenzione del randagismo. Il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle scuole, e corsi di formazione per chi opera nei servizi veterinari.
Lo Stato, da parte sua, ha istituito, con la la legge 14 agosto 1991 n. 281, un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. Le disponibilità del fondo vengono ripartite dal Ministro, con proprio decreto, annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per i criteri di ripartizione consulta in questa sezione la pagina Fondo per la lotta all'abbandono.
A tal fine le regioni trasmettono ogni anno al Ministero i dati relativi a: numero di ingressi di cani nell’anno nei canili sanitari e al numero di gatti sterilizzati nell’anno dal Servizio Sanitario Nazionale.
Regioni e Province Autonome | Attivazione banca dati telematica | Ingressi di cani nei canili sanitari | Sterilizzazioni di gatti | Popolazione umana residente
(fonte ISTAT) |
|---|
| Abruzzo |
si |
3.343 |
347 |
1.323.987 |
| Basilicata |
si |
* |
* |
591.001 |
| Calabria |
si |
* |
* |
2.007.707 |
| Campania |
si |
9.388 |
2.993 |
5.811.390 |
| Emilia Romagna |
si |
8.336 |
6.891 |
4.275.802 |
| Friuli Venezia Giulia |
si |
2.366 |
2.137 |
1.222.061 |
| Lazio |
si |
7.681 |
4.767 |
5.561.017 |
| Liguria |
si |
2.470 |
2.127 |
1.609.822 |
| Lombardia |
si |
12.372 |
6.728 |
9.642.406 |
| Marche |
si |
3.147 |
3.311 |
1.553.063 |
| Molise |
si |
284 |
0 |
320.838 |
| Piemonte |
si |
9.518 |
171 |
4.401.266 |
| Provincia A. Trento |
si |
357 |
576 |
513.357 |
| Provincia A. Bolzano |
si |
338 |
934 |
493.910 |
| Puglia |
si |
7.016 |
575 |
4.076.546 |
| Sardegna |
si |
* |
* |
1.665.617 |
| Sicilia |
si |
8.502 |
348 |
5.029.683 |
| Toscana |
si |
6.213 |
7.874 |
3.677.048 |
| Umbria |
si |
1.720 |
1.374 |
884.450 |
| Valle d'Aosta |
si |
431 |
305 |
125.979 |
| Veneto |
si |
9.400 |
9.137 |
4.832.340 |
| Totale |
20 |
92.882 |
50.695 |
59.619.290 |
Data ultimo aggiornamento: settembre 2009
Fonte: I dati fanno riferimento all'anno 2007 e sono stati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute entro dicembre 2008 per la ripartizione dell’anno finanziario 2008
|